Organismo Paritetico Regionale per la Sicurezza (OPRS)
Nel 2010 è stato costituito l’ OPP, per la sicurezza ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 81/2008; nel 2021 l'OPP è confluito in un unico Organismo Regionale per la sicurezza (OPRS)
Compiti dell’OPRS, sono:
- Assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza
- Promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza
- Scrivere i verbali con l’indicazione del Rappresentante per la sicurezza aziendale.
Sono attivi per le varie provincie, gli RLST
COSA SONO GLI RLST
La figura del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) è stata, dal nuovo Testo Unico per la Sicurezza e la Salute dei luoghi di Lavoro, ulteriormente rafforzata.
Il D.Lgs. 81, emanato in data 9 aprile 2008, prevede un’intera sezione, la VII, interamente dedicata alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Negli articoli di legge che compongono questa parte sono indicate le modalità e gli obblighi; in particolare il comma 2 dell’art. 47 cita”in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”
Due sono, essenzialmente, le modalità che possono essere seguite:
- Interno all’Azienda mediante elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletto o designato tra i lavoratori dell’impresa per realtà fino a 15 dipendenti, nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali se esistenti o, in assenza, eletto dai lavoratori direttamente in aziende con più di 15 dipendenti
- Esterno all’ Azienda mediante ricorso al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) indicato dall’ Organismo Paritetico di riferimento.
In tutti i casi tale figura ha il compito di svolgere l’attività prevista, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dall’art. 50 del Dlgs 81/08.
Per richiedere la prestazione del RLST, scaricare il modulo nella sezione “modulistica”